PescaSub & Apnea

DPR 02/10/1968 n.1639 - Vigente alla G.U. 20/07/2004 n. 168

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Barracudaro

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DPR 02/10/1968 n.1639 - Vigente alla G.U. 20/07/2004 n. 168

PESCA
Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 25 luglio, n. 188). -
Regolamento per l'esecuzione della l. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 14 LUGLIO 1965, N. 963, SULLA DISCIPLINA DELLA
PESCA MARITTIMA

[OMISSIS]

Articolo 7
Classi di pesca.
L'attività di pesca si divide in rapporto al fine perseguito nelle seguenti classi: pesca professionale, pesca scientifica,
pesca sportiva.
La pesca professionale è l'attività economica destinata alla produzione, per lo scambio, degli organismi indicati nell'art.
2, esercitata dai pescatori e dalle imprese di pesca di cui al titolo II del presente regolamento.
La pesca scientifica è l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel
capo III del presente titolo.
La pesca sportiva è l'attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed
il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

[OMISSIS]

TITOLO III
DELLA DISCIPLINA DELLA PESCA
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 86
Novellame.
Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stadio
giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate negli articoli che seguono.

Articolo 87
Lunghezza minima dei pesci.
Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto nell'art. 93, quegli esemplari di lunghezza stabilita
convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri.
Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata:
storione (Acipenser s.p.p.): cm 60;
storione lodano (Huso Huso): cm 100;
anguilla (Anguilla Anguilla): cm 25;
spigola (Dicentrarchus labrax): cm 20;
sgombro (Scomber s.p.p.): cm 15;
palamita (Sarda Sarda): cm 25;
tonno (Thunnus Thynmus): cm 90 (1);
alalonga (Thunnus Alalunga): cm 40;
tonnetto (Euthynnus alletteratus): cm 30;
pesce spada (Xiphias gladius): cm 140;
triglia (Mullus sp): cm 15 (2);
sogliola (Solea vulgaris): cm 15 (2);
merluzzo o nasello (Merluccius Merluccius): cm 11 (2);
cefalo (Mugil sp.): cm 20 (3);
cernia (Ephinephelus sp. e Polvorion americanum): cm 45 (3);
orata (Sparus auratus): cm 20 (3);
go (Gobios ophiocephalus): cm 12 (3);
passera pianuzza (Platichtis fleus): cm 15 (3).
Nel prodotto della pesca è tollerata la presenza di pesci aventi dimensioni inferiori a non più del 10 per cento di quelle
indicate al comma precedente.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può
stabilire, su proposta del competente capo di compartimento e per comprovate esigenze connesse alla conservazione
ed al miglior rendimento delle risorse viventi del mare, per ogni specie ittica, lunghezze minime superiori a quelle
previste dal primo e dal secondo comma del presente articolo.
La proposta del capo di compartimento deve essere preceduta dal parere della commissione consultiva locale per la
pesca marittima (4).
(1) Lunghezza così elevata dal d.m. 7 luglio 1980.
(2) Specie aggiunta dal d.m. 3 agosto 1982.
(3) Specie aggiunta dal d.m. 5 giugno 1987, n. 250.
(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 22 settembre 1978, n. 651.

Articolo 88
Lunghezza minima dei crostacei.


[OMISSIS]

[Il pescatore sportivo non può catturare molluschi e crostacei ad esclusione dei molluschi cefalopodi]

Articolo 89
Dimensione minima dei molluschi bivalvi.

Articolo 90
Misurazione delle dimensioni.
La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna
codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi.
La lunghezza dei crostacei si misura dall'apice dell'occhio fino all'estremità posteriori dell'animale, compreso il telson.
Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza massima o al diametro massimo delle conchiglie.

Articolo 91
Divieto di detenzione di organismi sotto misura.
Gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi, di dimensioni inferiori a quelle stabilite negli articoli che precedono,
eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare. Tuttavia per ogni specie, sul totale catturato è tollerata la
presenza di non più del 10% calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a
quelle previste nei precedenti articoli 87, 88 e 89 (1).
Debbono altresì essere rigettate in mare le femmine di astice e di aragosta di qualsiasi lunghezza, recanti uova sotto
l'addome.
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, d.m. 21 aprile 1983.

Articolo 92
Limitazione per altre attività di pesca.
Per la tutela della montata del novellame verso le acque interne, il Ministro dei trasporti e della navigazione può vietare
o limitare l'esercizio della pesca in zona di mare poste a distanza inferiore ai 200 metri tanto avanti che lateralmente il
luogo ove sboccano fiumi o altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con
lagune o bacini di acqua salsa o salmastra nei quali viene esercitata la pescicoltura e la molluschicoltura.
Chi vi ha interesse è tenuto a porre le segnalazioni di divieto.

Articolo 93
Pesca di specie adulte di piccola taglia.
Nessun limite di lunghezza è stabilito per le specie che allo stadio adulto non raggiungono le misure indicate negli
articoli 87 e 88.

[OMISSIS]

Articolo 95
Decreti ministeriali per la disciplina della pesca.
I decreti emanati dal Ministro dei trasporti e della navigazione in Forza dell'art. 32 della legge, costituiscono, salvo che
sia espressamente escluso, direttive di carattere generale, ai sensi degli articoli 8, secondo comma e 9, secondo comma
del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747.

Capo II
DELLE LIMITAZIONI ALL'USO DEGLI ATTREZZI DA PESCA
[OMISSIS]

Articolo 98
Zone di tutela biologica.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può vietare
o limitare nel tempo e nei luoghi, lo esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di
mare che sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di
specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.

[OMISSIS]

Sezione II
DELLE RETI DA POSTA
Articolo 103
Reti consentite.
È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da posta, sia fisse che derivanti, senza limitazioni di lunghezza purché le
dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 20 e le reti siano dotate dei prescritti segnali.
Nessuna limitazione è stabilita per le dimensioni delle maglie delle reti adibite alla pesca di sardine o di acciughe (1).
(1) Vedi, anche, il D.M. 10 giugno 2004.

Articolo 104
Segnalazioni delle reti.
Le reti da posta devono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati fra, loro non più di
200 metri.
Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo con bandiere di giorno, e fanali di notte,
dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiori a mezzo miglio (1).
(1) Vedi, anche, il D.M. 10 giugno 2004.

Articolo 105
Limitazioni di uso.
È vietato collocare reti da posta ad una distanza inferiore a 220 metri della congiungente i punti più foranei, naturali o
artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini (1).
(1) Vedi, anche, il D.M. 10 giugno 2004.

Sezione III
DELLE RETI DI CIRCUIZIONE
Articolo 106
Reti consentite.
È consentito l'impiego di tutti i tipi di rete da circuizione di qualsiasi grandezza, con o senza sistemi di richiamo purché
le dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 10.

Articolo 107
Limitazioni di uso di reti del tipo cianciolo.
È vietato l'impiego di reti di circuizione munite di chiusura azionata meccanicamente, di tipo «cianciolo» e simili, nelle
zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa (1).
(1) Vedi anche il d.m. 4 maggio 1987, n. 247.

Articolo 108
Uso di fonti luminose.
L'uso di fonti luminose per l'impiego di reti da circuizione è vietato nelle zone di mare nelle quali la profondità delle
acque sia inferiore a 30 metri entro tre miglia marine dalla costa.
Il capo del compartimento, al fine della tutela delle risorse biologiche del mare, sentita la commissione consultiva locale
per la pesca marittima, può stabilire ogni altra disposizione circa la località di esercizio, i periodi di tempo e i tipi degli
strumenti pescherecci per la pesca con fonti luminose nelle acque del compartimento.

Sezione IV
DELLE RETI DA TRAINO
Articolo 109
Reti consentite.
È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da traino, sia a strascico che volanti o pelagice, di qualsiasi tipo, forma o
dimensione, ivi comprese le reti a strascico armate con attrezzi del tipo «rapido» o «rampi» o simili, rimorchiate da navi a
propulsione meccanica, sia in coppia che isolatamente, con l'osservanza delle norme indicate negli articoli seguenti.

[OMISSIS]

Articolo 111
Limitazioni di uso.
È vietato l'uso di reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le
tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi, o a mano da terra.

Articolo 112
Norme di comportamento.
È vietato l'esercizio della pesca con reti da traino nelle zone site a distanza inferiore a 300 metri dai segnali di
posizione di altri attrezzi da pesca.

Sezione V
DELLE ALTRE RETI E DEGLI AMI
Articolo 113
Reti di raccolta consentite.
È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da raccolta di qualsiasi forma o dimensione manovrabili da impianti fissi a
terra, come «trabucchi», «bilance», «quadre», e simili, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente.
Il capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può stabilire le
distanze minime da rispettare nella collocazione di detti impianti.
È consentito, altresì, salvo quanto stabilito nell'articolo che segue, l'impiego di altri tipi di reti da raccolta non fisse,
manovrabili sia da terra che da navi.

Articolo 114
Misura delle maglie delle reti.
Le reti da raccolta non possono essere composte da maglie di dimensioni inferiori a mm. 10.

Articolo 115
Reti da lancio.
È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da lancio, come «giacchio», «sparviero», «rezzaglio» e simili, senza alcun
limite di dimensione delle maglie.

[OMISSIS]



Sezione III
DELLA PESCA SUBACQUEA
Articolo 128
Esercizio della pesca subacquea professionale.

[OMISSIS]

Articolo 128/bis
Esercizio della pesca subacquea sportiva.
La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di
questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.
Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi [NdA: Salvo cefalopodi come da circolare allegata del 09-06- 2008]
È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, di apparecchi di
respirazione, [NdA: Bombolino da 10lt - come da circolare allegata del 09-06- 2008] fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.


Articolo 129
Limitazioni.
L'esercizio della pesca subacquea è vietato:
a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e alle reti da posta;
c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del
compartimento marittimo;
e) dal tramonto al sorgere del sole (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

Articolo 130
Segnalazione.
Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia
diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico
di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico.
Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante
portante la bandiera di segnalazione (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

Articolo 131
Limitazioni di uso del fucile subacqueo.
È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.
[OMISSIS]

Capo IV
DELLA PESCA SPORTIVA


Articolo 139
Norma di comportamento.
È vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 11, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

Articolo 140
Limitazioni d'uso degli attrezzi.
L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;
b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
c) non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a
200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone
presenti a bordo;
f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea.
Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 12, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

Articolo 141
Autorizzazione all'uso di attrezzi non individuali.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

Articolo 142
Limitazione di cattura.
Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg
complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

Articolo 143
Mezzi nautici per l'esercizio della pesca sportiva.
Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio
1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 15, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

Articolo 144
Manifestazioni sportive.
Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica
sicurezza sono subordinate all'approvazione del capo del compartimento marittimo; a tal fine viene emanata apposita
ordinanza, nella quale sono approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni e delle gare e sono stabilite
norme atte ad assicurarne il regolare svolgimento.
Le limitazioni previste dall'art. 142 non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 16, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

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Barracudaro

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Definizione di Unità da Diporto. (Fonte: #entry480019035)

Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo. - Articolo 91 comma 5 D.M. 146/08
La definizione di natante è dato dal Decreto legge 16 giugno 1994 n. 378 - Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto il quale spiega che è considerato natante qualsiasi unità da diporto a remi, comprendendo tra l'altro pattini, canoe, canotti, barche a remi. Queste sono le cose basilari del rilascio della patente nautica.
Tornando alle distanze invece la Normativa vigente dice:
L'esercizio della pesca subacquea è vietato:
a ) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
b ) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
c ) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
d ) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;
e ) dal tramonto al sorgere del sole ".
- Art. 129 D.P.R. 1639/1968 così sostituito dall’art. 7, D.P.R. 18 marzo 1983 n. 219.
La distanza non è calcolata esclusivamente da terra verso il mare, ma viene calcolata per raggio ovvero avente il centro ai punti estremi della spiaggia, che vengono tollerate in condizioni particolari (assenza totale di bagnanti sulla spiaggia, così più unica che rara).
 
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view post Posted on 21/6/2015, 09:13

Cefalaro

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Mi viene un dubbio sull'articolo 129: ma se si pesca senza fucile entro 500 m o vicino a zone di balneazione, a caccia di polpi per intenderci,rischio multe da parte della capitaneria?
 
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view post Posted on 22/6/2015, 09:56
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Spigolaro

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CITAZIONE (Castrum79 @ 21/6/2015, 10:13) 
Mi viene un dubbio sull'articolo 129: ma se si pesca senza fucile entro 500 m o vicino a zone di balneazione, a caccia di polpi per intenderci,rischio multe da parte della capitaneria?

Dipende da chi ti ferma, come sempre
 
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Spigolaro

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[/QUOTE]
Dipende da chi ti ferma, come sempre
[/QUOTE]

Verissimo,lo scorso anno mi ha fermato la CP che facevo i cavoli miei su delle vecchie gabbie abbandonate in mare aperto,ero la per vedere il fondale e se girava qualche ricciola,il gommone della CP mi ha visto da lontano e sono arrivati a sirene spiegate,appena arrivati avevo gia' in mano i documenti e mi hanno chiesto che facevo la sopra,gli ho detto che volevo solo vedere come era sotto........ma che sarei andato via subito,il comandante del mezzo aveva detto agli altri che erano fuori di lasciarci stare perche' eravamo pescasub!!!
Fatto sta che basta un minimo di educazione e il piu' delle volte finisce che nemmeno ti controllano i documenti.
 
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view post Posted on 22/6/2015, 14:16
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Little Denticiaro

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Grazie Pegaso ;)
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Grande Pegaso, grazie. Per quanto riguarda gli orari cosa c'è di vero nella mezz'ora prima dell'alba e dopo il tramonto?
 
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view post Posted on 23/6/2015, 16:32




CITAZIONE (Castrum79 @ 21/6/2015, 10:13) 
Mi viene un dubbio sull'articolo 129: ma se si pesca senza fucile entro 500 m o vicino a zone di balneazione, a caccia di polpi per intenderci,rischio multe da parte della capitaneria?

Si. Perchè è vietato l'esercizio della pesca subacquea (in ogni sua forma).

Diversamente avresti trovato scritto "è vietato l'esercizio della pesca subacquea con fucile".
 
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view post Posted on 24/6/2015, 12:18
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CITAZIONE (folgore vi @ 23/6/2015, 15:12)
Grande Pegaso, grazie. Per quanto riguarda gli orari cosa c'è di vero nella mezz'ora prima dell'alba e dopo il tramonto?

Se non ricordo male (appena ritrovo l'articolo ti do conferma) era una limitazione imposta fino a qualche anno fa, articolo sostituito con quello attuale nel primo post art. 129 "dall'alba al tramonto", a meno di non esserci Ordinanze Locali più restrittive.

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view post Posted on 24/8/2015, 22:52

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domanda forse sciocca perchè sono neofita: distanza minima dalle scogliere quindi non c'è più ( 100 metri)? spiaggia frequentata da bagnanti è intesa che siano presenti bagnanti o siccome è una spiaggia che potrebbe ammetterli allora bisogna stare a 500 metri comunque anche se vuota? tipo se piove...
 
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view post Posted on 25/8/2015, 08:48
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CITAZIONE (Tornado86 @ 24/8/2015, 23:52) 
domanda forse sciocca perchè sono neofita: distanza minima dalle scogliere quindi non c'è più ( 100 metri)? spiaggia frequentata da bagnanti è intesa che siano presenti bagnanti o siccome è una spiaggia che potrebbe ammetterli allora bisogna stare a 500 metri comunque anche se vuota? tipo se piove...

Allora, andiamo con ordine:

Questo è il decreto legge, ed ha validità su tutto il territorio nazionale.

Poi ci sono le ordinanze balneari regionali che variano di zona in zona a seconda del comando di competenza che generalmente sono più restrittive, le trovi qui: http://www.guardiacostiera.gov.it/normativ.../ordinanze.aspx



Sono bene o male tutte uniformate quindi tutte molto simil, e comprendono restrizioni come i 100m dalle coste a picco (che varia da zona a zona), alcune vietano quasiasi attività a 100m dalla coste a picco, e il divieto di transito con fucile carico fino ai 150m... e la pesca fino a 200m...

Sulle ordinanze può esserci un particolare diveto su una zona... oppure altre ordinanze integrative temporanee per gare, lavori etc...


Sulle spiagge frequentate da bagnanti, è tutta una gran confusione. Meglio evitare le spiagge affollate durante la stagione balneare. In casi in cui non ci siano bagnanti, pioggia etc... potrebbero chiudere un occhio, ma anni fa fecero la multa a due surfisti (con mare mosso e senza bagnanti) perchè stavano facendo surf a meno di 200m da riva.
 
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view post Posted on 25/8/2015, 11:02

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Ah ok perfetto... la solita italia
 
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CITAZIONE (Tornado86 @ 25/8/2015, 12:02)
Ah ok perfetto... la solita italia

La legge è quella e va rispettata... poi che chi ti controlla agisca per logica è un'altro discorso. ;)
 
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