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Bisogna distinguere innanzitutto se parliamo di violazioni penali o amministrative:
violazioni penali----sequestro ex art. 253 cpp ai fini probatori (mezzo di ricerca della prova, di solito fatto di iniziativa dalla polizia giudiziaria è soggetto a convalida da parte del pubblico ministero. La parte a cui sono sequestrati i beni può fare istanza ex art. 354 cpp per ottenerne la restituzione
violazioni amministrativa----la normativa di riferimento è data dagli artt. 4 ss. ex D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571. Qui decide la stessa autorità amministrativa, anche sull'eventuale restituzione
confisca----può riferirsi alla pena, alla misura di sicurezza (materia penale conseguente alla commissione di un reato); quella amm.va, in via definitiva è sempre disciplinata dall'autorità che ha proceduto con apposita ordinanza (v.si art. 18 del suddetto DPR).
Questo per sommi capi, anche perchè ritengo inutile approfondire in questa sede, con i riferimenti dati ognuno può farlo in autonomia. Teniamo presente, perchè è importante, che le contrestazioni devono essere immediate, o comunque, qualora di natura amministrativa, avvenuta la contestazione orale esplicita, devono essere notificate entro 60 gg.. Di ogni attività compiuta gli organi accertatori devono, ripeto devono, rilasciare all'interessato copia degli atti.
Saluti.
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